Supplemento Pensione

Il pensionato, continuando l’attività lavorativa precedente, o iniziandone una nuova, è soggetto al versamento della contribuzione obbligatoria, dalla quale potrà ricavare uno (o più) supplementi di pensione.

Il supplemento di pensione spetta ai titolari di pensione, anche supplementare, iscritti:

  • alla Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti o autonomi, dopo la decorrenza della pensione nella medesima assicurazione (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti – FPLD – e/o nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi). Nel caso di titolare di pensione liquidata nel FPLD, il supplemento può essere richiesto anche per eventuale contribuzione versata in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi anteriormente alla decorrenza della pensione;
  • alla Gestione separata, dopo la decorrenza della pensione nella medesima assicurazione;
  • alla Gestione dei lavoratori spettacolo e sport (ex ENPALS), dopo la decorrenza della pensione nella medesima assicurazione o nel FPLD.

Il supplemento spetta anche nei confronti di quei lavoratori che abbiano ottenuto il trattamento pensionistico attraverso uno degli istituti giuridici che consentono l’accesso al pensionamento – come la totalizzazione o il cumulo. In tal caso, il supplemento dovrà essere liquidato secondo le regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione conseguita in cumulo.

Il supplemento spetta:

  • dopo 5 anni dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico o del precedente supplemento;
  • oppure, per una sola volta, dopo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia nella gestione interessata.

Gestione separata: per tali iscritti, il supplemento di pensione può essere liquidato solo nel caso in cui anche la pensione principale sia stata erogata dalla Gestione separata stessa. Inoltre, la liquidazione del supplemento dopo almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione nella Gestione separata può essere richiesta solo per la prima volta; gli ulteriori periodi contributivi, quindi, potranno essere liquidati solo dopo cinque anni dalla decorrenza del precedente supplemento.

Il supplemento di pensione diventa parte integrante della pensione stessa, e, pertanto, si applicano le stesse regole di calcolo previste per il calcolo della pensione, anche nel caso in cui il supplemento venga liquidato ai superstiti di assicurato o pensionato. 

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