Può capitare che il lavoratore, considerato guarito e in grado di riprendere il lavoro (chiusura della indennità temporanea assoluta per guarigione clinica), non sia in realtà, in conseguenza delle lesioni riportate e per il tipo di mansioni svolte, ancora in grado di esercitare nuovamente la propria attività lavorativa.
Per avere diritto al prolungamento della indennità temporanea è necessario che il medico competente rediga l’apposito certificato per la richiesta della riammissione in temporanea, specificandone i motivi e indicando i giorni di prognosi richiesti (i giorni indicati devono essere continuativi rispetto al precedente periodo di inabilità).
Tale certificato dovrà essere inviato al datore di lavoro e all’INAIL, che continuerà la trattazione della temporanea già in carico (come se non fosse mai stata chiusa), mediante corresponsione della relativa indennità temporanea assoluta al lavoro, soggetta, come per il precedente periodo, a tassazione Irpef.
Il riconoscimento del prolungamento dell’indennità temporanea, può essere richiesto sia dai soggetti infortunati sul lavoro, sia dai soggetti affetti da malattia professionale, che si trovino nello stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro.