Riconoscimento Infortunio non denunciato

L’infortunio non denunciato dal datore di lavoro entro i termini e secondo le modalità previste dall’art. 53 T.U.1124/65 ( entro due giorni da quando ne è venuto a conoscenza), può essere denunciato dal lavoratore infortunato finalizzato al riconoscimento delle prestazioni erogate dall’Istituto. 

Per infortunio si intende ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni, escluso il giorno di accadimento dell’evento.

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