È una prestazione economica, non soggetta a tassazione Irpef, riconosciuta per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000, per i quali è accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 15%.
La legge di stabilità 2016 ha introdotto, con effetto dall’anno 2016, la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’Inail a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno.
La rivalutazione sarà effettuata sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente.
A decorrere dal 1° gennaio 2019, a seguito della revisione delle tariffe dei premi assicurativi, è in vigore per il triennio 2019-2021 la “Nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale”.
La prestazione è erogata, secondo la predetta tabella, in una unica soluzione, in funzione del genere e del grado di menomazione accertato sulla base della “Tabella delle menomazioni” prevista dal d.lgs. 38/2000.
Gli infortunati e i tecnopatici dichiarati guariti con postumi inferiori al 6% (senza alcun indennizzo) o con postumi dal 6% al 15% (con indennizzo in capitale) possono richiedere l’aggravamento del grado di menomazione entro 10 anni dalla data dell’infortunio ed entro 15 anni dalla data di denuncia della malattia professionale.