Revisione Infortuni e malattie professionali o danno biologico

Per adeguare nel tempo la misura della rendita/indennizzo alle effettive condizioni del lavoratore, il provvedimento è sottoposto a revisione che può essere attiva se disposta dall’INAIL o passiva se richiesta dall’interessato.

Specifiche

Il periodo massimo entro il quale è possibile effettuare la revisione è di dieci anni dalla data di decorrenza della rendita. Entro il decennio la revisione può essere effettuata al massimo sei volte: la prima dopo un anno dalla data d’infortunio e almeno sei mesi dalla data di decorrenza della rendita (si noti che le due condizioni devono essere entrambe ricorrenti); la seconda, terza e quarta a distanza non inferiore ad un anno dalla precedente; la quinta e sesta volta, al settennio e al decennio dalla data di decorrenza della rendita.

La domanda La domanda di revisione da parte dell’infortunato o del tecnopatico, deve essere documentata con un certificato medico che attesti l’avvenuto aggravamento dell’inabilità al lavoro.

I costi

Il servizio è completamente gratuito, è sufficiente essere registrati al sito e inviare nei formati indicati la documentazione necessaria.

Torna in alto