Pensione ai Superstiti

La pensione ai superstiti è una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del:

  • pensionato (pensione di reversibilità); 
  • lavoratore (pensione indiretta).

Hanno diritto alla pensione:

  • il coniuge, anche se separato legalmente;
  • il componente superstite dell’unione civile (Legge n. 76/2016);
  • i figli ed equiparati che alla data di decesso dell’assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall’età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo. Per i figli ed equiparati studenti che non prestino lavoro retribuito e siano a carico del genitore defunto al momento della morte, il limite di 18 anni è elevato a 21 anni in caso di frequenza di scuola media o professionale e a tutta la durata del corso di laurea, ma non oltre al 26° anno di età, in caso di frequenza dell’università;
  • in assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico è riconosciuto ai genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto;
  • in assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico è riconosciuto ai fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.

Il superstite viene considerato a carico del defunto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica o di mantenimento abituale. Per la verifica delle condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale assume particolare rilievo la convivenza o meno del superstite con il defunto.

Per richiedere la pensione indiretta, il dante causa (lavoratore), deve aver maturato, in alternativa:  

  • almeno 780 contributi settimanali (15 anni di contributi), oppure;
  • almeno 260 contributi settimanali (5 anni) di cui almeno 156 (3 anni) nel quinquennio antecedente la data di decesso.

La pensione ai superstiti spetta dal 1° giorno del mese successivo alla morte del de cuius.

Torna in alto