Indennità di Frequenza

L’indennità di frequenza è un’indennità destinata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età.

La prestazione è concessa sino ad un massimo di 12 mensilità annue con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza fino al mese successivo a quello di cessazione della frequenza.

L’importo per il 2023 ammonta a 313,91 euro al mese, il limite di reddito per l’anno 2023 non può eccedere il valore di 5391,88 euro.

Sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali con esclusione della casa di abitazione e del valore stesso dell’indennità di frequenza.

L’indennità di frequenza spetta a chi:

  • ha meno di 18 anni;
  • sono state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età oppure è affetto da perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz; 
  • frequenta in maniera continua o periodica centri ambulatoriali, centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico, riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap; 
  • frequenta scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido; 
  • frequenta centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti; 
  • si trova in stato di bisogno economico; è cittadino italiano; 
  • è cittadino straniero comunitario iscritto all’anagrafe del comune di residenza;
  • è cittadino straniero extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno con validità annuale (articolo 41, Testo Unico immigrazione); 
  • ha residenza stabile e abituale sul territorio dello Stato;

Accertato il possesso dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, la prestazione economica viene corrisposta fino a un massimo di 12 mensilità.

La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza e fino al mese successivo a quello di cessazione di frequenza ai corsi o ai trattamenti terapeutici-riabilitativi.

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