L’indennità di frequenza è un’indennità destinata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età.
La prestazione è concessa sino ad un massimo di 12 mensilità annue con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza fino al mese successivo a quello di cessazione della frequenza.
L’importo per il 2023 ammonta a 313,91 euro al mese, il limite di reddito per l’anno 2023 non può eccedere il valore di 5391,88 euro.
Sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali con esclusione della casa di abitazione e del valore stesso dell’indennità di frequenza.
L’indennità di frequenza spetta a chi:
- ha meno di 18 anni;
- sono state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età oppure è affetto da perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz;
- frequenta in maniera continua o periodica centri ambulatoriali, centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico, riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
- frequenta scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
- frequenta centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti;
- si trova in stato di bisogno economico; è cittadino italiano;
- è cittadino straniero comunitario iscritto all’anagrafe del comune di residenza;
- è cittadino straniero extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno con validità annuale (articolo 41, Testo Unico immigrazione);
- ha residenza stabile e abituale sul territorio dello Stato;
Accertato il possesso dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, la prestazione economica viene corrisposta fino a un massimo di 12 mensilità.
La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza e fino al mese successivo a quello di cessazione di frequenza ai corsi o ai trattamenti terapeutici-riabilitativi.