Dis Coll

La dis coll è una indennità mensile di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati, iscritti esclusivamente alla gestione separata, che hanno perso involontariamente il lavoro. La dis coll spetta a:

  • collaboratori coordinati e continuativi (i cosiddetti co.co.co), anche con contratto a progetto;
  • collaboratori delle pubbliche amministrazioni;
  • assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio

La dis coll spetta a chi:

  • è in stato di disoccupazione, al momento della presentazione della domanda;
  • ha almeno 3 mesi di contributi, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente quello della fine del rapporto di lavoro alla data della perdita del lavoro.

Non hanno diritto alla dis coll:

  • collaboratori pensionati;
  • titolari di partita Iva, al momento della presentazione della domanda;
  • amministratori, sindaci o revisori di società, di associazioni e altri enti, con o senza personalità giuridica.

Domanda

Per ottenere la dis coll, il lavoratore deve presentare la domanda entro 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione, di assegno di ricerca o di dottorato di ricerca con borsa di studio, altrimenti perde il diritto.
Spetta a partire dall’8° giorno successivo alla cessazione del contratto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’8° giorno, o dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, se inoltrata successivamente all’8° giorno.

Importo e Durata

La dis coll viene riconosciuta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contributi accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente quello della fine del rapporto di lavoro alla data della perdita del lavoro.  La dis coll è calcolata in base al reddito imponibile che risulta dai versamenti contributivi, derivanti da rapporti di collaborazione, effettuati nell’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e nell’anno precedente.

• Se il reddito medio mensile è uguale o inferiore a un importo stabilito annualmente dalla legge, la dis coll è pari al 75% del reddito stesso;
• Se il reddito medio mensile è superiore a un importo stabilito annualmente dalla legge, la dis coll è pari al 75% di tale importo, sommato al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e tale cifra.
L’importo della dis coll si riduce del 3% ogni mese, a partire dal 1° giorno del 4° mese di fruizione (cioè dal 91° giorno).
L’importo non può superare in ogni caso un importo mensile massimo stabilito annualmente.
La dis coll è corrisposta mensilmente e non può superare la durata massima di 6 mesi.
Per il calcolo della durata non sono considerati i periodi contributivi per i quali sono già state riconosciute prestazioni di disoccupazione.

Quando si perde il Diritto

Il lavoratore non ha più diritto alla dis coll nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • mancata regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti;
  • mancata ricerca attiva di una occupazione e rifiuto di un’offerta di lavoro congrua;
  • inizio di un’attività lavorativa subordinata con contratto di lavoro di durata superiore a 5 giorni;
  • inizio di un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza aver provveduto, entro 30 giorni, alla comunicazione del reddito annuo previsto;
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • accoglimento della domanda di assegno di invalidità, (a meno che il lavoratore non scelga di continuare a prendere la dis coll, se risulta più conveniente).

Contributi
Per i periodi di utilizzo della dis coll non sono riconosciuti i contributi figurativi.

Lavoro Subordinato

Per il lavoratore che ha la dis coll e trova una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata pari o inferiore a 5 giorni, l’indennità viene sospesa d’ufficio. Al termine del contratto, la dis coll viene ripristinata d’ufficio e pagata per il periodo residuo.
Il lavoratore che trova una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, della durata superiore a 5 giorni, perde il diritto alla dis coll.

Attività Autonoma o Collaborazione

l lavoratore che ha la dis coll può intraprendere un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale oppure un’attività di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto.
In questo caso, se il lavoratore prevede di ottenere un reddito inferiore al limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla data di presentazione della domanda di dis coll se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo presunto.
L’importo della dis coll verrà ridotto di un importo pari all’80% del reddito che il lavoratore prevede di percepire, nel periodo che va dalla data di inizio dell’attività autonoma o di collaborazione alla data di termine della dis coll o, se antecedente, alla fine dell’anno. La riduzione è poi ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
In caso di mancata comunicazione del reddito, il lavoratore perde il diritto alla dis coll, a partire dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di collaborazione.

Lavoro Occasionale

Il lavoratore che ha la dis coll e effettua prestazioni di lavoro occasionale, può cumulare la dis coll con i compensi che ne derivano fino a un massimo di 5.000 € all’anno.
In questo caso, il lavoratore non è tenuto a comunicare alcun reddito all’Inps.

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