Per “causa di servizio” si intende comunemente il riconoscimento della dipendenza dal servizio di una infermità o di lesioni fisiche contratte a causa del servizio prestato, previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in generale, gli appartenenti alle Forze di polizia ed alle Forze armate ed altre categorie indicate nel D.P.R. 1092/1973; il riconoscimento di tale dipendenza da causa di servizio può dare diritto ad alcuni benefici, come si vedrà più avanti.
In ogni caso, perché venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, è necessario che l’infermità o le lesioni derivino da fatti accaduti in servizio o per cause inerenti al servizio medesimo come, ad esempio, l’ambiente e le condizioni di lavoro.
La causa di servizio può essere riconosciuta anche se i fatti di servizio abbiano concorso con altri fattori o circostanze nel far insorgere infermità o lesioni; in tal caso i fatti di servizio medesimi devono risultare determinanti.