L’indennità temporanea (art. 68 T.U. n.1124/65) per infortunio sul lavoro o malattia professionale è una prestazione economica, sostitutiva della retribuzione e, pertanto soggetta a tassazione IRPEF
L’indennità temporanea viene corrisposta al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale – che impedisca totalmente e di fatto al lavoratore di svolgere la propria attività lavorativa per un periodo superiore ai tre giorni.
L’indennità decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale nel caso cui quest’ultima determini una inabilità temporanea assoluta la lavoro, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica delle lesioni che determina la condizione per la ripresa della attività lavorativa.
L’Inail eroga l’indennità giornaliera nella misura del:
- 60% della retribuzione media giornaliera dal quarto fino al 90° giorno;
- 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.
Il lavoratore informa il proprio datore di lavoro dell’infortunio immediatamente e della malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione inviando al datore di lavoro il n. identificativo del 1° certificato medico d’infortunio o malattia professionale trasmesso telematicamente dal medico certificatore all’INAIL. Il datore di lavoro inoltra la relativa denuncia telematica alla Sede competente dell’INAIL, da individuare in base al domicilio del lavoratore, entro 2 giorni dalla data di ricezione dei riferimenti del certificato medico per l’infortunio ed entro 5 giorni per quello di malattia professionale. Il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare al lavoratore infortunato l’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio e il 60% della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i successivi 3 giorni.
I lavoratori affetti da silicosi o asbestosi percepiscono un assegno giornaliero, pari all’indennità temporanea assoluta, nei giorni in cui devono assentarsi dal lavoro per sottoporsi ad accertamenti diagnostici o cure.
Il riconoscimento del primo pagamento dell’indennità di temporanea, può essere richiesta dai soggetti infortunati sul lavoro e affetti da malattia professionale, con inabilità temporanea assoluta al lavoro superiore a tre giorni in possesso del relativo certificato d’infortunio o malattia professionale redatto dal medico.