Naspi Anticipata

Il beneficiario dell’indennità NASpI, che intende avviare un’attività di lavoro autonomo o un’impresa individuale o sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, può richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo della NASpi.

La NASpI anticipata si rivolge ai soggetti beneficiari di indennità NASpI che siano stati licenziati dal 1° Maggio 2015 e che intendano:

  • avviare un’attività lavorativa autonoma;
  • avviare un’impresa individuale;
  • sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa da parte del socio;
  • sviluppare a tempo pieno e in modo autonomo l’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla NASpI (articolo 8, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).

L’importo dell’indennità mensile NASpI spettante e non ancora percepito è liquidato in un’unica soluzione. Non spettano l’assegno al nucleo familiare (ANF) e la contribuzione figurativa. Sull’importo erogato è operata la trattenuta IRPEF secondo la normativa vigente.

Qualora il percettore di NASpI sia beneficiario dell’indennità in misura ridotta pari all’80% del reddito presunto derivante da attività di lavoro autonomo per effetto di precedente opzione per il cumulo fra quest’ultimo reddito e la prestazione NASpI, la prestazione anticipata sarà erogata considerando l’importo residuo da corrispondere senza l’applicazione della riduzione stessa.

L’indennità va restituita quando il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale l’indennità corrisposta in forma anticipata sarebbe durata se fosse stata erogata in forma mensile. E’ escluso il caso del rapporto di lavoro frutto dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.

La domanda va presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività autonoma, dell’impresa individuale o dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.

Se l’attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla prestazione NASpI, la domanda di anticipazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla domanda di indennità NASpI.

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