I superstiti possono aver diritto a una “pensione supplementare” che può essere di due tipi:
di reversibilità o indiretta a seconda che ii congiunto, al momento di passare a miglior vita, fosse un pensionato (reversibilità) ovvero un lavoratore (indiretta).
La pensione supplementare di reversibilità, dunque, spetta ai superstiti del (già) titolare di pensione supplementare, a patto e condizione che (i superstiti) abbiano già conseguito il diritto alla “pensione ordinaria” di reversibilità a carico dalla gestione previdenziale che erogava la pensione al lavoratore-deceduto (gestione non appartenente all’assicurazione generale dei lavoratori dipendenti ma relativa a un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo).
La pensione supplementare indiretta spetta ai superstiti del lavoratore (non pensionato al momento della morte) a patto e condizione che (i superstiti) conseguano ii diritto a una “pensione ordinaria” di reversibilità a carico dalla gestione previdenziale che erogava la pensione al lavoratore deceduto (gestione non appartenente all’assicurazione generale, dei lavoratori dipendenti ma relativa a un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo).
La pensione supplementare decorre:
- dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
- dal primo del mese successivo a quello di presentazione delta domanda o del riconoscimento del requisito sanitario, nel caso di pensione di invalidità;
- dal primo giorno del mese successivo al decesso, in caso di pensione supplementare ai superstiti.
Per ottenere la pensione supplementare basta aver versato, come detto, un contributo settimanale ( la misura della pensione dipende comunque, dal numero dei contributi versati).
L’importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo:
- retributivo, se la contribuzione si riferisce solo a periodi antecedenti il primo gennaio 1996;
- misto (una quota calcolata con ii sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo), se il lavoratore può far valere contributi sia per periodi antecedenti il 1° gennaio 1996 che per periodi successivi al 31 dicembre 1995;
- contributivo, se la contribuzione si riferisce unicamente a periodi successivi al 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011. II versamento di ulteriori contributi successivi alla decorrenza della pensione supplementare da diritto ad un supplemento di pensione.
La pensione supplementare non prevede l’integrazione al trattamento minima.
La pensione ai superstiti supplementare può essere presentata attraverso il servizio dedicato.