La pensione anticipata è una prestazione pensionistica che si basa sull’anzianità contributiva maturata dall’interessato.
La c.d. “Riforma Fornero” sulle pensioni (D.L. n. 201/2011), in vigore dal 1° gennaio 2012, ha previsto una distinta regola di accesso a questa pensione, a seconda che il soggetto interessato sia un “vecchio” o un “nuovo” iscritto, vale a dire a seconda che abbia versato contribuzione per la prima volta prima del 1996 (“vecchio” iscritto) o a partire da tale data (“nuovo” iscritto).
I vecchi iscritti possono accedere alla pensione anticipata al perfezionamento di un determinato requisito contributivo, indipendentemente dall’età anagrafica.
Fino al 31 dicembre 2022, i requisiti richiesti, sono:
- per gli uomini, 42 anni e 10 mesi;
- per le donne, 41 anni e 10 mesi.
Per poter accedere a tale tipologia di pensione, occorre attendere l’apertura della cosiddetta “finestra”, pari a tre mesi. Ad esempio, un soggetto che perfeziona i 42 anni e 10 mesi nel mese di marzo, non potrà accedere alla pensione prima della data del 1° luglio.
Per i nuovi iscritti, esistono due diverse modalità di accesso alla pensione anticipata.
1) La prima modalità prevede l’accesso alla pensione anticipata al perfezionamento degli stessi requisiti contributivi richiesti per i vecchi iscritti, con la differenza che, per i nuovi iscritti, i versamenti volontari non sono considerati utili per il diritto alla pensione e che la contribuzione derivante da periodi di lavoro precedenti il 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.
Anche per i nuovi iscritti, per poter accedere a tale tipologia di pensione, occorre attendere l’apertura della cosiddetta “finestra”, pari a tre mesi. Ad esempio, un soggetto che perfeziona i 42 anni e 10 mesi nel mese di marzo, non potrà accedere alla pensione prima della data del 1° luglio.
2) La seconda modalità di accesso al pensionamento prevede, invece, che gli interessati possano accedere alla pensione:
- al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni, fino al 31 dicembre 2022;
- con almeno 20 anni di contributi versati. Tale contribuzione deve essere “effettiva”, intendendosi per tale quella obbligatoria, volontaria, da riscatto;
- l’importo della pensione non deve essere inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale del relativo anno di liquidazione della prestazione.
La pensione anticipata decorre sempre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
È richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente e, in particolari condizioni, per la maturazione del relativo requisito contributivo, può essere utilizzata anche la contribuzione derivante da lavoro svolto all’estero.